Registro Unico del Terzo Settore, bisogna iscriversi?

Registro Unico del Terzo Settore

Il 23 Novembre 2021 è iniziata la trasmigrazione delle Organizzazioni di Volontariato e delle Associazioni di Promozione Sociale al nuovo Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) dai vecchi registri regionali e dal Registro Nazionale delle APS. Questo è solo il primo step della lunga procedura di catalogazione. Tutto il processo di trasferimento e aggiornamento dei dati verrà completato a Ottobre 2022.

Il RUNTS è stato introdotto dall’art. 45 del Codice del Terzo settore (Dlgs 117/2017) allo scopo di sostituire le anagrafi di APS, ODV e Onlus previsti dalle precedenti normative.

Le non-profit che si iscrivono per la prima volta, ora potranno farlo sulla nuova piattaforma ed entro 60gg riceveranno la conferma di accettazione da parte degli esaminatori del RUNTS. Per le organizzazioni che invece erano già iscritte ai vecchi registri l’ok definitivo al trasferimento possono riceverlo il 20 agosto 2022, o il 19 ottobre in caso di integrazione di documenti.

Le ETS iscritte nel nuovo registro sono tenute a comunicare tutte le variazioni sostanziali come quelle relative allo statuto, all’atto costitutivo, eventuali trasformazioni, fusioni, estinzioni o altre delibere straordinarie. Lo statuto depositato, inoltre, deve essere in linea con il nuovo Codice del Terzo settore, altrimenti è possibile aggiornarlo in modalità semplificata entro il 31 maggio 2022.

Ma conviene iscriversi al RUNTS?

Attenzione al patrimonio minimo dichiarato, disponibile sotto forma di denaro o di valore dei beni! Per non sbagliare, fare riferimento all’art. 22 del Codice del Terzo Settore. In caso di documentazione incompleta o del suo mancato aggiornamento ne risponde l’amministratore dell’organizzazione!

Viste le fastidiose procedure burocratiche e la responsabilità diretta che ne deriva, qual è il vantaggio derivante dall’iscrizione?

Tanto più che per accreditarsi è necessario avere una PEC dell’ente, lo SPID e la firma digitale del legale rappresentante, cose che per le piccole realtà non sono scontate, prevedendo una pur minima dotazione informatica e connettività stabile.

La registrazione al RUNTS, in effetti, non è obbligatoria, ma consente di ricevere alcuni vantaggi oggettivi, tra cui:

  • permetterà in futuro particolari benefici fiscali che andranno in vigore probabilmente nel 2022;
  • la possibilità di usufruire del 5 per mille dell’IRPEF dei contribuenti;
  • l’occasione di interloquire con gli enti nazionale per i propri progetti;
  • il riconoscimento giuridico è molto più snello per le nuove realtà.

Iscrizione al RUNTS per le Onlus

Per le Onlus il discorso si complica ulteriormente. Esse attualmente sono iscritte all’Anagrafe Unica tenuta dall’Agenzia delle Entrate e possono cominciare ad accreditarsi al RUNTS già dal 22 Novembre 2021, ma la normativa che le riguarda dipende dall’autorizzazione europea del nuovo regime fiscale per le Onlus contenuto nel Titolo X del CTS, che di fatto sopprime l’Anagrafe Unica. Non si conosce la data in cui questo avverrà per cui le Onlus hanno tempo di iscriversi al registro unico fino al 31 Marzo dell’anno successivo all’autorizzazione europea.

Il rischio è che, qualora una Onlus si cancelli dall’anagrafe dell’Agenzia delle Entrate per emigrare nel RUNTS, essa perda la possibilità di usufruire dei vantaggi fiscali attuali previsti dal DL 460/1997 senza poter ancora applicare il nuovo regime agevolato che per loro sarà operativo solo a partire dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione europea.

Sono oltre 362.000, secondo i dati ISTAT, le realtà associative interessate dall’iscrizione al registro, il consiglio è di non sottovalutare la questione e di fare attenzione alle eventuali problematiche che ne conseguono.


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